(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, n. 19 del 14 aprile 1997) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2; Vista la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, ed, in particolare, l'art. 2 che prevede l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, per le quali sia stato dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata gia' avviata la liquidazione coatta amministrativa; Visti i pareri espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa nn. 63/1995 del 14 febbraio 1995 e del 18 luglio 1995; Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 132 del 4 aprile 1996 e n. 435 del 10 dicembre 1996; Sulla proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Destinatari delle agevolazioni 1. Le agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, di seguito denominata semplicemente legge, possono essere concesse esclusivamente ai soci, persone fisiche o giuridiche, queste ultime con esclusione degli enti pubblici, di cooperative agricole, aventi sede nel territorio della Regione, per le quali sia stato previamente dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata previamente avviata la liquidazione coatta amministrativa, che non abbiano presentato istanza di ammissione ai benefici della legge n. 237 del 19 luglio 1993 per carenza di requisiti, ovvero non siano stati ammessi ai benefici della stessa legge per carenza di finanziamento. 2. La liquidazione coatta amministrativa si intende avviata con l'emissione del relativo decreto assessoriale, adottato a norma dell'art. 197, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.