(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, n. 19
                         del 14 aprile 1997)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 
  Visto lo Statuto della Regione;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con  D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
  Vista   la   legge  regionale  10  ottobre  1994,  n.  37,  ed,  in
particolare, l'art. 2 che prevede l'assunzione a carico del  bilancio
della Regione delle garanzie concesse, prima della data di entrata in
vigore  del  decreto  legge  20  maggio  1993, n. 149, convertito con
modificazioni dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  da  soci  di
cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, per le quali
sia  stato  dichiarato  lo  stato di insolvenza o il fallimento o sia
stata gia' avviata la liquidazione coatta amministrativa;
  Visti i pareri espressi dal Consiglio di  giustizia  amministrativa
nn. 63/1995 del 14 febbraio 1995 e del 18 luglio 1995;
  Viste  le  deliberazioni della Giunta regionale n. 132 del 4 aprile
1996 e n. 435 del 10 dicembre 1996;
  Sulla proposta dell'Assessore regionale  per  la  cooperazione,  il
commercio, l'artigianato e la pesca;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                   Destinatari delle agevolazioni
 
  1.  Le  agevolazioni  previste dall'art. 2 della legge regionale 10
ottobre 1994, n.  37,  di  seguito  denominata  semplicemente  legge,
possono  essere  concesse  esclusivamente  ai soci, persone fisiche o
giuridiche, queste ultime con  esclusione  degli  enti  pubblici,  di
cooperative  agricole,  aventi sede nel territorio della Regione, per
le quali sia stato previamente dichiarato lo stato di insolvenza o il
fallimento o sia stata previamente  avviata  la  liquidazione  coatta
amministrativa,  che  non abbiano presentato istanza di ammissione ai
benefici della legge n.  237  del  19  luglio  1993  per  carenza  di
requisiti,  ovvero  non  siano stati ammessi ai benefici della stessa
legge per carenza di finanziamento.
  2. La liquidazione coatta amministrativa  si  intende  avviata  con
l'emissione  del  relativo  decreto  assessoriale,  adottato  a norma
dell'art.  197, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.